La Corte di Giustizia Tributaria di Milano, in accoglimento del tesi avanzata dal partner Gianmarco Danilo Taranto, ha annullato un avviso di accertamento di maggiori imposte dirette e indirette, per difetto di motivazione ex art. 7 della L. 212/2000 cosi come riformato dal D.Lgs 219/2023 in tema di motivazione degli atti tributari.
La pronuncia ha ribadito due principi: i) la motivazione “per relationem” è ammissibile solo se l’atto richiamato viene allegato o ne è riprodotto il contenuto essenziale; ii) la motivazione deve indicare esplicitamente le ragioni per cui i dati e gli elementi in esso contenuti sono ritenuti fondati e condivisibili. Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha assolto tale obbligo: né ha allegato l’atto richiamato, né ha fornito una spiegazione sufficiente delle proprie ragioni, violando il diritto di difesa del contribuente. Va sottolineato che la giurisprudenza recente chiarisce anche che l’obbligo di allegazione non è illimitato: opera solo per atti non già nella piena conoscenza del contribuente, ma ciò non esime l’ufficio da fornire una motivazione autonoma e adeguata nei casi in cui il richiamo non sia evidente o accessibile.
Infine, come da orientamento consolidato, non è consentito integrare o correggere la motivazione in corso di giudizio: l’atto impositivo deve essere motivato sin dall’origine, per garantire piena trasparenza e certezza. Questa sentenza rafforza la centralità dell’art. 7, non come “scrittura di rito”, ma come presidio reale del diritto del contribuente, di conoscere da subito e con chiarezza su quale base si fondi la pretesa fiscale.


