A cura dell’avvocato Annapaola Bausano
Con la sentenza n. 31665/2024, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti della società imputata in relazione all’illecito di cui all’art. 25-septies D.lgs. 231/01 in relazione all’art. 589 c.p. (omicidio colposo), fornendo un chiarimento di rilievo in merito all’efficacia esimente del modello organizzativo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.
La Corte ha sottolineato che la società e il suo Consiglio di Amministrazione avevano predisposto un modello organizzativo idoneo a prevenire anche il rischio specifico che si è poi tragicamente concretizzato nella morte dei tecnici. Tale modello, a dire della Corte, non era meramente formale, ma operativo, come dimostrato dal fatto che i soggetti apicali avevano effettivamente vigilato affinché le prescrizioni organizzative venissero rispettate.
Questo passaggio appare cruciale per l’interpretazione dell’idoneità dei modelli organizzativi ai fini della responsabilità degli enti. La decisione ribadisce infatti che, per poter escludere la responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001, non è sufficiente l’esistenza di un modello organizzativo formalmente corretto. È necessario, invece, dimostrare che tale modello sia stato implementato in modo effettivo, con un adeguato sistema di controllo interno e un’attività concreta di vigilanza da parte dei vertici aziendali.
La pronuncia ha posto un accento particolare anche sulla nozione di “colpa di organizzazione”, distinguendola dal comportamento dei soggetti apicali o subordinati. Ed invero, la società aveva messo in atto tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per evitare il rischio, e che tali misure erano state effettivamente implementate. Questo evidenzia come l’assenza di colpa organizzativa costituisca una barriera insormontabile per l’attribuzione della responsabilità dell’ente, indipendentemente dal comportamento individuale degli autori materiali del reato.
Nel caso di specie, la società aveva conferito una delega di funzioni in materia di sicurezza a un “operation manager”, il quale disponeva di autonomi poteri di gestione e di spesa. Tale delega comprendeva anche la responsabilità della “security” dei lavoratori operanti in Libia. Nonostante fossero state impartite direttive aziendali che prescrivevano l’utilizzo esclusivo del trasporto via mare per motivi di sicurezza, l’operation manager decise autonomamente di organizzare il trasferimento dei dipendenti via terra, scelta che si rivelò tragicamente fatale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la società avesse adottato un modello organizzativo idoneo e che la delega conferita fosse valida, sottolineando che l’azione del manager rappresentava una deviazione estemporanea e imprevedibile dalle direttive aziendali. Pertanto, la responsabilità dell’ente è stata esclusa, in quanto non è emersa una “colpa di organizzazione” imputabile alla società stessa. Non si può inferire automaticamente la responsabilità dell’ente dal comportamento illecito, isolato e non conforme alle direttive, di un suo dirigente apicale.
Si evidenzia quindi l’importanza di una corretta e formale delega di funzioni all’interno delle organizzazioni aziendali, che, in uno anche ad un modello organizzativo adeguato, può esonerare l’ente da responsabilità per condotte illecite poste in essere autonomamente dai soggetti delegati.
Un altro punto di rilievo infine riguarda anche l’analisi del vantaggio dell’ente di cui all’art. 5 D.lgs. 231/01, elemento essenziale per configurare la responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001. La Corte ha implicitamente escluso che il tragico evento abbia generato un vantaggio diretto o indiretto per la società. Questo chiarisce un principio fondamentale: non basta che un evento illecito si verifichi all’interno delle attività aziendali per configurare la responsabilità dell’ente; è necessario che vi sia anche un concreto beneficio economico o organizzativo per l’ente, derivante dall’illecito.
In conclusione, la sentenza evidenzia un equilibrio tra l’autonomia organizzativa delle imprese e la necessità di garantire la sicurezza e la legalità nello svolgimento delle attività aziendali. L’adozione di un modello organizzativo efficace, un sistema di delega ben strutturato, l’assenza di una colpa di organizzazione e la mancanza del vantaggio o interesse sono elementi fondamentali per esimere la società da responsabilità. Si conferma ancora una volta l’importanza per gli enti di investire in sistemi di compliance adeguati, che non solo rappresentano uno strumento di prevenzione, ma anche un mezzo di tutela in sede giudiziaria.