In data 26 ottobre 2019 l’Esecutivo ha definitivamente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili“, cd. Decreto Fiscale.
Per ciò che in questa sede rileva, le novità di caratte penale sono trattate all’art. 39 (“Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti“). Va subito precisato il terzo comma di detto articolo puntualizza che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto“.
Ciò posto, analizziamo nel dettaglio le novità introdotte dai commi 1 e 2.
- Inasprimento delle cornici edittali.
Andando con ordine, per la fattispecie di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2), si passa dalla pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni a una pena da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni ;
nella sola ipotesi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Analogamente, per la “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3), si passa da un anno e sei mesi a sei anni a una cornice edittale compresa tra un minimo di 3 anni a un massimo di 8 anni.
Proseguendo, la pena per la fattispecie di “dichiarazione infedele” (art. 4) passa da uno a tre anni a da 2 a 5 anni e, contestualmente, viene ridotta la soglia prevista dal comma 1 lett. a) (da 150.000 a 100.000 euro) e ridotto a euro due milioni (da tre milioni) l’ammontare complessivo degli importi attivi sottratti all’imposizione. Infine, viene abrogato la disposizione di cui al comma 1-ter in forza della quale “danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per
cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita’ previste dal comma 1, lettere a) e b)“.
Per quanto riguarda la fattispecie di “omessa dichiarazione” (art. 5), secondo la nuova cornice edittale, viene punito con la pena della reclusione da 2 a 6 anni – e non più da un anno e sei mesi a quattro anni – “chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte […] (comma 1), oppure chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione
di sostituto d’imposta” (comma 1-bis), “quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila“.
Venendo all’art. 8 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti“), l’attuale pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni si applica nella sola ipotesi in cui “l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta” sia inferiore a euro 100.000; ove superiore, la pena va da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni.
Del pari, l’art. 10 (“Occultamento o distruzione di documenti contabili“) subisce un inasprimento della cornice edittale che passa – da un anno e sei mesi a sei anni – a un minimo di 3 e a un massimo di 7 anni di reclusione. - Fattispecie di omesso versamento e abbassamento delle soglie.
Il Decreto fiscale non modifica l’attuale cornice edittale prevista per le fattispecie ex art. 10 bis e 10 ter D.Lgs. 74/2000.
Per quanto riguarda l’art. 10 bis, l’attuale soglia di euro 150.000 viene ridotta a euro 100.000; quanto alla fattispecie di cui all’art. 10 ter, la soglia passa da 250.000 euro a 150.000 euro. - Confisca.
Viene introdotta poi la seguente fattispecie in tema di confisca:
“Art. 12 -ter
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10 -bis e 10 -ter, si applica l’articolo 240 -bis del codice penale quando:
a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2;
b) l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
c) l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delittomprevisto dall’articolo 5, comma 1 -bis ;
d) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro
centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 8;
e) l’indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro
centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 10 -quater ;
f) l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 1;
g) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo11, comma 2;
h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10”. - D.Lgs. n. 231/2001. La dichiarazione fraudolenta ex art. 2 nuovo reato presupposto.
Da ultimo, la novità di maggior rilievo; l’art. 2 (“dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti“) entra nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001.
Così recita l’art. 39, comma 2 del Decreto Fiscale:
“Dopo l’articolo 25 -quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
“Art. 25 -quinquiesdecies (Reati tributari) . — 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote“.
Scarica il D.L. n. 124/2019