L’installazione di telecamere o di mezzi di controllo sui dipendenti, sono legittimate se necessarie all’accertamento della prova di un reato.
L’ARTICOLO A FIRMA DELL’ AVV. ANTONINO TARANTO, FOUNDING PARTNER DELLO STUDIO TMDPLEX, SULLA RIVISTA LE FONTI LEGAL DI MARZO 2018
PRIVACY E CONTROLLO SUI LAVORATORI: I CONTROLLI DIFENSIVI
L’installazione di telecamere o di mezzi di controllo sui dipendenti, sono legittimate se necessarie all’accertamentodella prova di un reato.
I limiti della attività di controllo che il datore di lavoro può effettuare sui dipendenti sono fissati all’interno dello Statuto dei Lavoratori.
L’art. 23 del D.Lgs. 151/2015, in attuazione della legge delega 183/2014 c.d. Jobs Act, ha novellato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori per rimodulare la fattispecie integrante il divieto dei controlli a distanza. Le modifiche apportate risultano finalizzate a contemperare due diverse esigenze: a) rendere più semplici per i datori di lavoro le procedure per i controlli su alcuni strumenti di lavoro; b) rispettare quei livelli minimi di rispetto della dignità e della privacy dei lavoratori stessi.
Quanto al profilo punitivo, l’art. 38 dello Statuto prevede sanzioni penali in ipotesi di specifica violazione solo degli artt. 2, 5, 6 e 15.Dette violazioni sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 (il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo) o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente.
La tematica delle indagini difensive assume connotati peculiari in ambito giuslavoristico, per le tipicità caratterizzanti il rapporto giuridico intercorrente tra datore e lavoratore, connotantesi per un’evidente asimmetria (economica, sociale) tra le parti.
Nella ipotesi in cui una azienda sia in possesso di elementi indiziari della commissione di un reato a suo danno, può attivarsi ai fini della individuazione delle prova: appunto attraverso le c.d. investigazioni difensive.
Ai sensi dell’articolo 327 bis (attività investigativa del difensore) e soprattutto del 391 nonies(attività investigativa preventiva) del codice di procedura penale, è stata introdotta la possibilità per il difensore, di effettuare investigazioni difensive preventive, nella eventualità che si instauri un procedimento penale.
Con specifico mandato, è data la possibilità di indagare su un fatto specifico attraverso l’assunzione di informazioni, interrogatori e verbali di dichiarazioni, e- anche mediante l’utilizzo di investigatori privati e consulenti tecnici -con legittimazione ad esaminare le cose sequestrate ex art. 366 co. 2 c.p.p., a richiedere ed estrarre copia di documentazione alla Pubblica Amministrazione, accedere ai luoghi del reato per eseguire rilievi, attività finalizzata alla ricerca di quegli elementi di prova che, ove riscontrati, sostanzieranno la eventuale denunzia querela.
Esistono quindi ipotesi in cui il datore di lavoro è legittimato ad effettuare controlli sui lavoratori, quando ciò sia necessario ai fini della individuazione di una condotta reato a danno del c.d. “patrimonio aziendale”.
La giurisprudenza si è espressa nel senso di affermare che in tema di apparecchiature di controllo dalle quali derivi la possibilità di verificare a distanza l’attività dei lavoratori, le garanzie procedurali previste dall’art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori non trovano applicazione quando si procede all’accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie riguardano solo l’utilizzabilità delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni, di diritto privato, fra datore di lavoro e lavoratore; la loro eventuale inosservanza non assume pertanto alcun rilievo nell’attività di repressione di fatti costituenti reato, al cui accertamento corrisponde sempre l’interesse pubblico alla tutela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identificare la persona offesa nel datore di lavoro (Cass.Pen. Sez. 6, n.30177/13).
Per concludere il datore di lavoro, in violazione delle garanzie procedurali previste dall’articolo 4 co. 2 dello S.L., può utilizzare apparecchiature di controllo dell’attività dei lavoratori, ai fine di accertare la commissione di fatti costituenti reato.
Avvocato Antonino Taranto
Founding Partner TMDP
Taranto Maione & della Pietra